1. I decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 1, nel disporre la riforma delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche, di cui al titolo II del libro primo del codice civile e alla normativa vigente connessa, sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) disciplinare il vincolo di non distribuzione degli utili e del patrimonio dell'ente secondo princìpi di trasparenza e di tutela dell'affidamento dei terzi;
b) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, al fine di consentire il pieno sviluppo delle finalità sociali;
c) distinguere, nella predisposizione della relativa disciplina, tra gli enti che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo e gli enti caratterizzati dalla autodestinazione agli associati dell'attività svolta individuando, in ogni caso, come enti che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo quelli che:
1) hanno ricevuto o programmano statutariamente di ricevere oblazioni o contributi dal pubblico;
2) hanno ottenuto o programmano statutariamente di ottenere contributi pubblici;
3) si avvalgono continuativamente e in misura significativa di lavoro volontario per la realizzazione di finalità sociali;
4) hanno ottenuto liberalità per realizzare o contribuire a realizzare scopi di utilità pubblica o collettiva o che, in ogni caso, non realizzano l'interesse egoistico dei soci;
5) amministrano patrimoni lasciati o donati aventi una finalità diversa dallo scopo dell'ente;
6) svolgono attività di impresa, in particolare quando l'impresa è esercitata al fine di realizzare scopi di utilità pubblica o collettiva;
d) disciplinare l'esercizio dell'impresa nel pieno rispetto della tutela dei terzi e delle finalità dell'ente senza scopo di lucro;
e) prevedere, ove necessario, norme adeguate all'assetto organizzativo delle associazioni parallele e complesse.